Chi siamo

Il Movimento Azzurro è un Movimento Ambientalista riconosciuto da parte del Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 - D.M. n. 59 SCOC 94) ed è riconosciuto come O.N.L.U.S.
E' federato con la F.E.E.E. Foundation for Environmental Education Europe - Consociato con la Libertas, Ente di Promozione Sportiva e con il C.T.G. Centro Turistico Giovanile.
La sua struttura organizzativa si articola sul territorio nazionale in eco-sezioni territoriali/tematiche. Il Consiglio Nazionale è composto da 40 membri, il Presidente onorario Nazionale è Rocco Chiriaco, il presidente nazionale èGastone Savio.
Il tesseramento si effettua tutto l'anno e le quote di adesione si differenziano per socio ordinario, giovani e studenti, pensionali, tessera familiare, soci sostenitori.

Il Movimento Azzurro, con sede sociale in Roma, è un'Associazione avente caratteristiche di volontariato e di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale a livello nazionale costituita come Federazione di associazioni ambientaliste e di Ecosezioni fondate da persone che si riconoscono nella tradizione e nei valori della dottrina sociale cristiana e che si impegnano a promuovere iniziative intese a valorizzare la salvaguardia della natura, il risanamento ambientale, un corretto e positivo rapporto fra l'uomo e il creato.
L'Associazione ha finalità di politiche ambientali, culturali e di utilità sociale che persegue escludendo ogni fine di lucro. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'Associazione è lo svolgimento della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.
Titolo I Costituzione e finalità (artt. 1-2)
Titolo II I soci (artt. 3-6)
Titolo III Gli organi (artt. 7-15)
Titolo IV Le Ecosezioni (artt. 16-21)
Titolo V Patrimonio, risorse economiche, bilancio (art. 22)
Titolo VI Scioglimento (artt. 23-25)

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